Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 27/02/2002 n. 26

j) periodo di regolazione č il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006

k) pseudo-working gas č il quantitativo di gas necessario al sito di stoccaggio per garantire una determinata capacitā di erogazione

l) RS sono i ricavi di riferimento complessivi per ciascuna impresa derivanti dalle attivitā di stoccaggio

m) RS elevato a D č la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001

n) RS elevato a E č la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi iniettati ed erogati

o) RS elevato a N č la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale, imputata ai quantitativi di gas acquisiti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento

p) RS elevato a P č la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio di gas naturale imputata alla disponibilitā di punta giornaliera

q) RS elevato a S č la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoc caggio di gas naturale imputata alla spazio di stoccaggio

r) servizio di stoccaggio č il complesso delle attivitā finalizzate ad assicurare lo stoccaggio di modulazione, lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico

s) utente č l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacitā di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri

t) Decreto ministeriale 6 agosto 1991 č il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivitā produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1991

u) Decreto ministeriale 9 maggio 2001 č il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivitā produttive) del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001.

Art. 2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.

2.2 Le tariffe per il servizio di stoccaggio (di seguito: tariffe di stoccaggio) determinate, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime per singolo corrispettivo applicato. Le imprese di stoccaggio applicano i corrispet-

Art. 3. Ricavi di riferimento

3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio di cui agli articoli 6 e 7 l'impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, calcola i ricavi di riferimento RS per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 7, facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio per l'anno termico 2002-2003, secondo le modalitā definite nei commi successivi.

3.2 I ricavi di riferimento RS vengono calcolati per il complesso dei campi attivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che operano con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale, sommando le seguenti componenti

a) costi operativi riconosciuti, calcolati ai sensi del comma 3.3

b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari all'8,33 per cento, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei commi 3.4 e 3.5

c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attivitā, ai sensi del comma 3.6.

3.3 I costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili alle attivitā di stoccaggio svolte in campi attivi, e sono i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e trasmessi all'Autoritā, al netto degli oneri relativi alle quantitā di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione di erogazione o di entrambe, posti a carico degli utenti come previsto dall'art. 7, comma 7.6 e dei costi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivitā capitalizzate, comprendendo in particolare

a) il costo del personale

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo

c) i costi per servizi e prestazioni esterne

d) costi di abbandono

e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

3.4 Il capitale investito netto delle attivitā di stoccaggio č definito come l'attivo immobilizzato netto calcolato secondo le modalitā di cui al comma

3.5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.

3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato l'impresa di stoccaggio

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presenti nel bilancio di chiusura del 2000, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla lettera a), in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2

c) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni delle singole categorie di cespiti di cui alla lettera b)

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera

a), rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e)

e) calcola le percentuali di degrado (PD) con la seguente formula: 2000- AIP PD 100 VUT dove AIP č l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT č la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento

f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate al servizio di stoccaggio, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2

g) calcola il valore netto delle immobilizzazioni, detraendo dal valore lordo di cui alla precedente lettera c), il fondo di ammortamento economico- tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera f)

h) individua il valore, al netto di eventuali fondi di rettifica, iscritto nel bilancio di chiusura del 2001 del quantitativo di gas naturale di proprietā presente nei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, economicamente estraibili con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal

i) determina l'attivo immobilizzato netto, sommando al valore netto delle immobilizzazioni di cui alla lettera g), il valore del gas naturale di cui alla lettera h).

3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente, l'impresa

a) calcola il valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui al comma 3.5, lettera c)

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera

a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla lettera b), relativi alle diver se categorie.

3.7 I ricavi di riferimento RS dell'impresa di stoccaggio sono dati da: RS = RS elevato a S + SR elevato a D + RS elevato a N + RS elevato a P + RS elevato a E. Ciascuna componente č calcolata come nel seguito

a) RS elevato a S = 8,33% . (IMM in base sot + CG + PSWG) + AMM in base sot dove: IMM in base sot č il valore netto delle immobilizzazioni poste nel sottosuolo, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera g); CG č il valore del gas naturale destinato alla funzione di cushion gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h); PSWG č il valore del gas naturale destinato alla funzione di pseudo-working gas, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h); AMM in base sot č l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste nel sottosuolo

b) RS elevato a D = 8,33% \cdot GS dove GS č il valore del gas naturale detenuto ai fini di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, calcolato ai sensi del comma 3.5, lettera h)

c) RS elevato a N sommatoria di i RS elevato a Ni = sommatoria di i (8,33% . ASi) dove ASi č il valore del quantitativo di gas, acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, calcolato al prezzo definito al comma 10.12, lettera

a)

d) RS elevato a P = 8,33% . IMM in base sup + AMM in base sup dove: IMM in base sup č il valore netto delle immobilizzazioni poste in superficie, calcolato ai sensi del precedente comma 3.5, lettera g); AMM in base sup č l'ammortamento economico-tecnico di cui al comma 3.2, lettera c), riferito alle categorie di immobilizzazioni poste in superficie

e) RS in base E = CO dove CO č la somma dei costi operativi di cui al comma 3.2, lettera a).

Art. 4. Rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio

4.1 Nel caso di rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio relativa a uno o pių campi attivi, l'impresa titolare della concessione ne dā comunicazione all'Autoritā entro trenta giorni dalla data in cui č stata esercitata la facoltā di rinuncia o si č verificata la decadenza.

4.2 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 4.1, l'impresa titolare della concessione di cui al medesimo comma procede al ricalcolo delle tariffe di stoccaggio, ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacitā degli stoccaggi di cui l'impresa di stoccaggio resta titolare.

4.3 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attivitā produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 4.1 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo della tariffa di stoccaggio ai sensi degli articoli 3, 6 e 7, tenuto conto delle capacitā degli stoccaggi di cui essa č titolare.

Art. 5. Entrata in esercizio di nuovi campi di stoccaggio

5.1 Le imprese che avviano il servizio di stoccaggio mediante nuovi campi, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autoritā almeno novanta giorni prima dell'inizio delle attivitā.

5.2 Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al novanta per cento della pressione iniziale, ne danno comunicazione all'Autoritā entro il 31 marzo 2002.

5.3 Le imprese di cui ai commi 5.1 e 5.2 hanno facoltā di chiedere all'Autoritā la determinazione delle tariffe per singolo campo, secondo i criteri di cui agli articoli 3, 6 e 7 e sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico di applicazione della tariffa, del corrispettivo per l'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Decreto legislativo n. 164/2000, e delle capacitā dichiarate dall'impresa.

5.4 Le imprese di stoccaggio che non esercitino la facoltā di cui al comma

5.3, fissano e pubblicano le tariffe per tre anni a decorrere dal primo anno termico successivo alla data di entrata in funzione del campo e, in caso di campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non a regime, fino al termine del primo periodo regolazione.

6.1 Le tariffe di stoccaggio TS e TS in base cg si applicano al servizio di stoccaggio effettuato su base continua e hanno una durata pari a un anno termico.

6.2 La tariffa di stoccaggio TS che si applica al servizio di stoccaggio di modulazione, al servizio di stoccaggio minerario e al servizio di stoccaggio strategico senza disponibilitā di gas č composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula: TS = S . f in base s + PMG . f in base p + (E elevato a 1 + E elevato a E) . CVS dove: S č lo spazio conferito all'utente, espresso in gigajoule per anno; f in base s č il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro per gigajoule per anno; PMG č la massima disponibilitā di punta giornaliera conferita all'utente nell'anno termico, espressa in gigajoule per giorno; f in base p č il corrispettivo unitario per la disponibilitā di punta giornaliera, espresso in euro per gigajoule per giorno; E elevato a 1 č l'energia associata al gas immesso in stoccaggio, espressa in gigajoule; E elevato a E č l'energia associata al gas erogato, espressa in gigajoule; CVS č il corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione, espresso in euro per gigajoule.

 

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